

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore la nuova versione del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, uno degli strumenti centrali nella disciplina dei rapporti tra club, calciatori, federazioni e operatori del mercato.
Non si tratta di un semplice aggiornamento formale. Il nuovo testo interviene su alcuni dei punti più delicati del sistema dei trasferimenti: stabilità contrattuale, risoluzione senza giusta causa, responsabilità del nuovo club, rilascio dell’International Transfer Certificate, prestiti, contratti dei minorenni, tutela delle calciatrici, trials, academy e partecipazione del calciatore al transfer fee.
La riforma si colloca nel contesto successivo al caso Diarra, in cui la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto alcune regole FIFA incompatibili con il diritto dell’Unione, in particolare sotto il profilo della libera circolazione dei lavoratori e della concorrenza. Il punto centrale era chiaro: il sistema può certamente tutelare la stabilità contrattuale, ma non può farlo attraverso meccanismi sproporzionati, capaci di ostacolare eccessivamente la mobilità professionale del calciatore.
Il nuovo Regolamento prova quindi a ricostruire l’equilibrio tra due esigenze: da un lato, proteggere i club che investono sui calciatori e fanno affidamento sulla durata dei contratti; dall’altro, garantire che il calciatore, in quanto lavoratore, non resti esposto a vincoli eccessivi o a conseguenze automatiche non proporzionate al caso concreto.
Dal regolamento “imposto” al regolamento “negoziato”
La prima novità di assoluto rilievo è di come si sia arrivati all’emanazione del Regolamento .
Il nuovo Regolamento infatti è il risultato di un accordo tra i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali e i datori di lavoro con i propri rappresentanti, cioè club e leghe. La FIFA mantiene un ruolo centrale di governo e coordinamento, ma la costruzione delle regole viene ora espressamente collegata a un processo di dialogo sociale.
Il Regolamento non appare più soltanto come una disciplina federale adottata unilateralmente, ma come una cornice negoziata tra le principali componenti del calcio professionistico.
La conseguenza pratica è rilevante: salvo specifiche eccezioni, la FIFA non può modificare il Regolamento senza l’accordo tra rappresentanti dei calciatori, rappresentanti dei club e la FIFA stessa. In altre parole, la disciplina dei trasferimenti viene ricondotta a una logica più vicina alla regolazione collettiva del lavoro sportivo.
Il nuovo periodo protetto: più lungo per i giovani, più flessibile a fine carriera
Una delle modifiche più significative riguarda il cosiddetto “protected period”, cioè il periodo protetto durante il quale la violazione del contratto può determinare conseguenze più gravi, anche sul piano sportivo.
Nel sistema precedente, la disciplina era più semplice: il periodo protetto era di tre stagioni o tre anni se il contratto era stato sottoscritto prima del ventottesimo compleanno del calciatore, oppure di due stagioni o due anni se il contratto era stato sottoscritto dopo il ventottesimo compleanno.
Il nuovo Regolamento introduce invece una scansione più articolata, fondata sull’età del calciatore al momento della firma del contratto.
Se il contratto è firmato prima dei 23 anni, il periodo protetto è di quattro stagioni intere o quattro anni, a seconda di quale termine venga raggiunto prima.
Se il contratto è firmato tra i 23 e i 28 anni, il periodo protetto è di tre stagioni intere o tre anni.
Se il contratto è firmato tra i 28 e i 32 anni, il periodo protetto è di due stagioni intere o due anni.
Se il contratto è firmato dopo i 32 anni, il periodo protetto è di una stagione intera o un anno.
La logica è evidente: il sistema protegge maggiormente il rapporto contrattuale quando il calciatore è giovane e il club può avere un interesse più forte alla valorizzazione dell’investimento sportivo ed economico. Allo stesso tempo, riduce progressivamente la rigidità del vincolo nella fase più avanzata della carriera.
Risoluzione senza giusta causa: cambia la logica del risarcimento
Il cuore della riforma è l’articolo 17, relativo alle conseguenze della violazione del contratto.
Nel precedente Regolamento, la disciplina del risarcimento era costruita intorno al principio del “positive interest”, cioè alla necessità di collocare la parte lesa nella posizione economica in cui si sarebbe trovata se il contratto fosse stato regolarmente eseguito. Il calcolo teneva conto, tra gli altri elementi, del valore residuo del contratto, dell’eventuale nuovo contratto sottoscritto dal calciatore e dei criteri elaborati dalla prassi FIFA e CAS.
Il nuovo articolo 17 riorganizza la materia e introduce una disciplina più dettagliata.
Anzitutto, le parti possono prevedere nel contratto una clausola che stabilisca in anticipo la compensazione dovuta in caso di violazione. Questa clausola, però, non è intangibile. Il Football Tribunal può ridurla se risulta eccessivamente elevata o disapplicarla se manifestamente ingiusta.
È un passaggio molto importante. Il nuovo sistema non vieta le clausole risarcitorie, ma le sottopone a un controllo di proporzionalità. Una clausola troppo sbilanciata, soprattutto se costruita in modo da scoraggiare eccessivamente la mobilità del calciatore o da attribuire al club una posizione sproporzionata, rischia di non essere applicata integralmente.
In assenza di una clausola di compensazione, la parte lesa ha diritto al pieno risarcimento del danno. Tuttavia, il nuovo Regolamento distingue con maggiore chiarezza il danno del calciatore dal danno del club.
Se la parte lesa è il calciatore, il risarcimento deve considerare in particolare il valore residuo del contratto e ogni ulteriore danno subito.
Se la parte lesa è il club, il risarcimento può considerare il valore delle prestazioni sportive del calciatore, la perdita di un transfer fee, la perdita di valore di mercato, i costi di sostituzione e ogni altro danno concretamente provato.
La novità più rilevante è che il valore residuo del contratto diventa, in linea di principio, una soglia minima. Il Regolamento stabilisce infatti che sia il calciatore sia il club devono ricevere almeno un importo pari al valore residuo del contratto violato, salvo circostanze straordinarie.
In termini pratici, il nuovo articolo 17 cerca di rendere il sistema più prevedibile, ma senza trasformarlo in un automatismo rigido. La valutazione resta legata alle circostanze concrete del caso, alla prova del danno e al comportamento delle parti.
Condotte abusive e penalty payment
Un’altra novità di grande interesse riguarda le condotte abusive.
Il nuovo Regolamento prevede che, in caso di “abusive conduct” il Football Tribunal possa riconoscere alla parte lesa un “penalty payment” fino a sei mensilità.
La norma è importante perché intercetta quelle situazioni in cui una parte non si limita a violare il contratto, ma pone in essere comportamenti diretti a forzare l’altra parte a risolvere il rapporto o ad accettare una modifica delle condizioni contrattuali.
Nel caso del club, possono assumere rilievo condotte come l’esclusione abusiva dagli allenamenti con la squadra, trattenere il passaporto o lo sfratto indebito dall’alloggio.
La portata pratica è evidente. Il club non può utilizzare strumenti organizzativi, amministrativi o disciplinari come mezzi di pressione contrattuale. Allo stesso modo, anche il comportamento del calciatore o di altri soggetti coinvolti potrà essere valutato se diretto a provocare una rottura artificiosa del rapporto.
Questa previsione rende decisiva la prova documentale. Comunicazioni, diffide, convocazioni agli allenamenti, provvedimenti interni, messaggi, e-mail, documenti medici, dichiarazioni e timeline degli eventi potranno diventare elementi fondamentali in un eventuale giudizio davanti agli organi FIFA.
La responsabilità del nuovo club: resta, ma viene meglio delimitata
Uno dei temi più delicati dopo il caso Diarra riguarda la responsabilità del nuovo club che ingaggia un calciatore dopo la rottura del precedente contratto.
Nel sistema precedente, il nuovo club poteva essere chiamato a rispondere in solido con il calciatore, soprattutto quando risultava coinvolto nell’induzione alla violazione contrattuale. Il problema era il rischio di un’eccessiva incertezza: un club interessato a ingaggiare un calciatore poteva trovarsi esposto a conseguenze economiche e sportive molto gravi anche in presenza di una situazione contrattuale non del tutto chiara.
Il nuovo Regolamento conserva la responsabilità solidale, ma la collega in modo più preciso alla prova dell’induzione alla violazione del contratto.
Il Regolamento introduce una presunzione specifica: vale a dire che se il calciatore firma un nuovo contratto entro 45 giorni dalla violazione del precedente contratto, si presume che il nuovo club abbia indotto la violazione. La presunzione può essere superata, ma il nuovo club deve dimostrare di non avere avuto un ruolo causale nella rottura del precedente rapporto.
La conseguenza operativa è chiara. Prima di tesserare un calciatore reduce da una risoluzione unilaterale o da una situazione conflittuale con il precedente club, il nuovo club deve svolgere una due diligence accurata.
Sarà opportuno verificare almeno questi elementi: data e modalità della risoluzione, eventuali diffide, ragioni invocate dal calciatore, sussistenza o meno di giusta causa, pendenza di controversie, comunicazioni tra club, calciatore e agente, momento di avvio delle trattative, documentazione salariale, eventuali condotte abusive e corrispondenza relativa all’ITC.
ITC: la controversia economica non blocca automaticamente la registrazione
Un altro punto centrale riguarda l’International Transfer Certificate, cioè il certificato internazionale necessario per registrare un calciatore presso una nuova federazione.
Nel caso Diarra, uno dei profili più problematici era proprio il rischio che il rilascio dell’ITC fosse ostacolato dalla pendenza di una controversia tra il calciatore e il precedente club. In concreto, il calciatore poteva trovarsi bloccato nella propria attività professionale a causa di un contenzioso non ancora definito.
Il nuovo Regolamento separa maggiormente il piano della registrazione sportiva da quello della responsabilità economica.
La federazione precedente deve rilasciare l’ITC entro cinque giorni dalla richiesta. Può indicare se il precedente club intende riservarsi pretese economiche nei confronti del calciatore o del nuovo club, ma tale indicazione non incide sulla possibilità del calciatore di essere registrato presso il nuovo club e non pregiudica l’eventuale controversia contrattuale.
È una delle innovazioni più rilevanti sul piano pratico. Il contenzioso economico può proseguire davanti agli organi competenti, ma non deve trasformarsi automaticamente in un ostacolo assoluto alla prosecuzione della carriera del calciatore.
Il nuovo sistema tutela quindi la mobilità professionale, senza cancellare la possibilità per il precedente club di far valere le proprie ragioni risarcitorie.
Registrazione fuori dal periodo di “mercato”: una tutela nei casi di risoluzione
Il Regolamento disciplina anche le ipotesi in cui un calciatore può essere registrato fuori dai periodi ordinari di tesseramento.
Tra le novità più significative vi è la possibilità di registrare fuori dalle finestre di mercato un professionista che abbia risolto unilateralmente il contratto per giusta causa, oppure il cui contratto sia stato risolto senza giusta causa dal club.
In questi casi, la FIFA effettua una valutazione prima facie sulla natura della risoluzione. Si tratta di una valutazione preliminare e rapida, finalizzata a decidere se consentire la registrazione, senza pregiudicare la successiva decisione del Football Tribunal sulle conseguenze economiche e sportive della risoluzione.
La funzione pratica è evidente: evitare che il calciatore resti inattivo per effetto dei tempi del contenzioso.
Per questo, la documentazione diventa essenziale. Al momento della richiesta di registrazione, sarà opportuno predisporre un dossier chiaro contenente contratto, diffide, comunicazione di risoluzione, prove del mancato pagamento, eventuali condotte abusive, documentazione medica, comunicazioni con il club e ogni altro elemento utile a dimostrare la fondatezza della richiesta.
Contratti dei minorenni: possibile durata fino a cinque anni, ma solo a condizioni rigorose
Il nuovo Regolamento mantiene la regola generale secondo cui un calciatore minorenne non può firmare un contratto professionistico di durata superiore a tre anni.
Tuttavia, introduce una deroga significativa.
Se il calciatore under 18 è già stato registrato presso il club per almeno 20 mesi o per due periodi di competizione consecutivi, il club può concludere con lui un contratto fino a cinque anni, salvo che ciò sia vietato dalla legge nazionale o da un accordo collettivo.
La deroga è accompagnata da garanzie precise. Il club non può sottoscrivere più di cinque nuovi contratti di questo tipo per stagione. Inoltre, sono previsti incrementi retributivi obbligatori nel quarto e quinto anno, collegati anche alle presenze del calciatore in prima squadra.
La finalità è bilanciare due interessi contrapposti. Da un lato, il club che ha realmente formato il giovane calciatore può proteggere il proprio investimento. Dall’altro, il minore non può essere vincolato per un periodo lungo senza garanzie economiche e senza limiti quantitativi all’utilizzo di questo strumento.
La partecipazione del calciatore al transfer fee
Una delle innovazioni più interessanti è il nuovo articolo 21bis, dedicato alla partecipazione del calciatore al transfer fee.
Nei trasferimenti internazionali permanenti, se il calciatore percepisce dal club cedente una remunerazione fissa annua inferiore a 150.000 euro, il club cedente deve corrispondergli direttamente una somma pari al 5% del transfer fee fisso effettivamente ricevuto.
La norma ha una forte valenza sociale. Il calciatore, soprattutto nelle fasce retributive più basse, non viene più considerato soltanto come oggetto economico del trasferimento, ma come soggetto che partecipa al valore generato dalla propria cessione.
Il Regolamento disciplina anche la rinuncia. Il calciatore può rinunciare solo parzialmente a tale partecipazione e comunque entro limiti precisi, così da evitare che il diritto venga svuotato mediante clausole predisposte dal club.
Questa previsione potrà incidere soprattutto sui trasferimenti internazionali di calciatori che non appartengono alla fascia più alta del mercato. Per club, agenti e professionisti legali sarà necessario tenerne conto già nella costruzione economica dell’operazione.
Minori, academy e trials: più controllo e tracciabilità
Il Regolamento rafforza anche la tutela dei minori.
Resta il principio generale secondo cui i trasferimenti internazionali di calciatori minorenni sono vietati, salvo le eccezioni espressamente previste. Il nuovo testo conferma e dettaglia gli obblighi relativi alle academy, imponendo la registrazione e la comunicazione dei minori che frequentano strutture collegate ai club o academy private.
Particolare attenzione viene dedicata anche ai trials, cioè ai periodi di prova.
Il club che invita un calciatore in prova deve concordare le condizioni del trial su un modulo FIFA e caricarlo nel TMS prima dell’inizio della prova. Sono previsti obblighi di cura, copertura delle spese concordate e assistenza medica in caso di infortuni occorsi durante il periodo di prova.
Per i minorenni, le condizioni sono ancora più rigorose: consenso dei genitori, limiti di età, nomina di un referente del club, adeguati standard abitativi e limiti al numero di trials annuali.
La logica è chiara: evitare zone grigie nei provini internazionali, soprattutto quando coinvolgono giovani calciatori. Il trial non può diventare uno strumento informale per aggirare le regole sui minori, sulla registrazione o sui trasferimenti internazionali.
Calcio femminile: tutele rafforzate per maternità, adozione, congedo familiare e salute mestruale
Il nuovo Regolamento conferma e rafforza le tutele delle calciatrici.
È vietato subordinare la validità del contratto all’effettuazione o all’esito di un test di gravidanza. È inoltre previsto che la risoluzione del contratto motivata dalla gravidanza, dalla maternità, dall’adozione o dal congedo familiare sia considerata senza giusta causa e possa comportare conseguenze economiche e sportive rilevanti per il club.
Il Regolamento riconosce alla calciatrice il diritto di continuare l’attività sportiva durante la gravidanza se lo ritiene sicuro, oppure di svolgere attività alternative, o ancora di beneficiare di congedo medico in presenza di ragioni sanitarie certificate.
Viene disciplinato anche il diritto al rientro dopo il congedo, con obbligo del club di reintegrare la calciatrice nell’attività sportiva, predisporre un piano post partum e garantire adeguato supporto medico.
Conclusioni
Il nuovo Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori segna un passaggio importante nel diritto sportivo internazionale.
La riforma nasce dalla necessità di adeguare il sistema dei trasferimenti ai principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Diarra, ma va oltre la semplice reazione a quella decisione. Il nuovo impianto introduce un modello più negoziato, più attento alla posizione del calciatore e maggiormente fondato sulla proporzionalità delle conseguenze.
Allo stesso tempo, la stabilità contrattuale resta un principio centrale. Il contratto continua a dover essere rispettato e la sua violazione può produrre conseguenze economiche e sportive significative.
Dal 2027, però, il mercato dei trasferimenti è regolato secondo una logica diversa: meno automatismi, maggiore valutazione del caso concreto, più attenzione alla prova documentale e più responsabilità per tutti gli operatori.
Per club, calciatori, agenti, federazioni, leghe e professionisti legali, comprendere il nuovo Regolamento è oggi necessario. Le nuove regole incidono direttamente sulla costruzione dei contratti, sulla gestione delle risoluzioni, sulle trattative di mercato, sulle strategie difensive e sulla compliance documentale delle operazioni internazionali.
Il trasferimento del calciatore non è più soltanto un’operazione sportiva o economica. È sempre più un procedimento regolatorio complesso, nel quale correttezza, proporzionalità e tracciabilità diventano elementi decisivi.
Fonti principali
FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, January 2027.
FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, July 2025.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-650/22, Fédération internationale de football association (FIFA) contro BZ, caso Diarra.